Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 23/12/2020 num. 155
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Con Ordinanza del Sindaco n. 184 del 14/11/2022, è data facoltà, per tutti gli impianti termici, come definito dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale, di avviare e protrarre il finzionamento di tali impianti:
Con Ordinanza del Sindaco n. 183 del 04/11/2022, per tutti gli impianti termici, come definito dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale è fatto obbligo di osservare le seguenti condizioni di esercizio:
Sono confermate le deroghe già pubblicate con Decreto Ministeriale n. 683 del 06/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Le limitazioni di cui al precedente punto 2) non si applicano, inoltre, agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.
Con riferimento alla prossima stagione termica 2022/2023, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per far fronte all’attuale emergenza causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e per ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo oltre che ridurre l’uso del gas in generale.
Con Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022 sono state apportate modifiche al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento ed alla durata giornaliera, al fine di risparmiare gas ed evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali, il Decreto stabilisce che:
1) i valori massimi della temperatura ambiente, indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C, ovvero:
2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione, ovvero:
Il territorio comunale di Roma Capitale rientra nella fascia climatica Zona D.
Fanno eccezione alle riduzioni del Decreto edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
E’ possibile scaricare e consultare il testo del Decreto al seguente link: https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti
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