Modifiche all’Ordinanza del Sindaco n. 183/2022 del 04/11/2022: Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022-2023

Con Ordinanza del Sindaco n. 184 del 14/11/2022, è data facoltà, per tutti gli impianti termici, come definito dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale, di avviare e protrarre il finzionamento di tali impianti:

  • a) dal giorno della pubblicazione della presente Ordinanza sino al 20.11.2022;
  • b) fino ad un massimo di 4 ore giornaliere;
  • c) alla medesima temperatura dell’aria Riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’articolo 3, comma 1 del DPR 74/2013 (ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici) così come stabilito al punto 3) dell’Ordinanza 183/2022

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Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022-2023

Con Ordinanza del Sindaco n. 183 del 04/11/2022, per tutti gli impianti termici, come definito dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale è fatto obbligo di osservare le seguenti condizioni di esercizio:

  1. La riduzione del periodo di esercizio dal 21/11/2022 al 31/03/2023;
  2. Funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
  3. Riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’articolo 3, comma 1 del DPR 74/2013 (ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici)

Sono confermate le deroghe già pubblicate con Decreto Ministeriale n. 683 del 06/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Le limitazioni di cui al precedente punto 2) non si applicano, inoltre, agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.

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DISPOSIZIONI DEL GOVERNO IN MERITO AL RISPARMIO ENERGETICO – Pubblicazione DM n° 383 del 06.10.2022

Con riferimento alla prossima stagione termica 2022/2023, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per far fronte all’attuale emergenza causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e per ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo oltre che ridurre l’uso del gas in generale.

Con Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022 sono state apportate modifiche al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento ed alla durata giornaliera, al fine di risparmiare gas ed evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali, il Decreto stabilisce che:

1) i valori massimi della temperatura ambiente, indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C, ovvero:

  1. a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione, ovvero:

  1. a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

 

Il territorio comunale di Roma Capitale rientra nella fascia climatica Zona D.

Fanno eccezione alle riduzioni del Decreto edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

E’ possibile scaricare e consultare il testo del Decreto al seguente link: https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti