Avviso chiusura estiva

Si informano gli operatori e i cittadini che il nostro ufficio osserverà un periodo di chiusura estiva dal 14/08/2023 al 18/08/2023. Eventuali comunicazioni via mail saranno gestite subito dopo la riapertura.

Avviso trasferimento sede

A partire dal 10/07/2023 il nostro ufficio si trasferisce in Via Tibullo n° 10. Restano attivi i nostri contatti telefonici: 800685195 – 06/164161368, email: catasto.organismo.roma@gmail.com

Informativa sul servizio

Si ricorda che è obbligatoria la trasmissione dell’ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica al Catasto Unico Impianti Termici gestito, per il territorio di Roma Capitale, dalla Concessionaria Società Organismo Ispezioni Impianti Termici Srl.

Pertanto è garantito il regolare svolgimento di tutte le consuete attività relative al servizio.

Ulteriori eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso il nostro sito web, via mail e le notifiche inviate agli operatori accreditati direttamente sulla pagina di accesso al Catasto digitale. Per ulteriori informazioni, invitiamo a rivolgervi ai nostri contatti telefonici: 800685195 – 06/164161368, email: catasto.organismo.roma@gmail.com

Modifiche all’Ordinanza del Sindaco n. 183/2022 del 04/11/2022: Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022-2023

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato lOrdinanza n. 40 del 6 aprile 2023, visto il repentino cambio di temperature che sta colpendo l’Italia e anche la Capitale, apportando alcune modifiche all’Ordinanza n. 183 del 4 novembre 2022, per permettere alla cittadinanza l’accensione dei riscaldamenti fino all’11 aprile 2023, per un limite di sole quattro ore al giorno.

Fermo restando le prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 183 del 4 novembre 2022, viene data facoltà di avviare e protrarre il funzionamento degli impianti termici.

Clicca qui per scaricare il documento

Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022-2023

Con Ordinanza del Sindaco n. 183 del 04/11/2022, per tutti gli impianti termici, come definito dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale è fatto obbligo di osservare le seguenti condizioni di esercizio:

  1. La riduzione del periodo di esercizio dal 21/11/2022 al 31/03/2023;
  2. Funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
  3. Riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’articolo 3, comma 1 del DPR 74/2013 (ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici)

Sono confermate le deroghe già pubblicate con Decreto Ministeriale n. 683 del 06/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Le limitazioni di cui al precedente punto 2) non si applicano, inoltre, agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.

Clicca qui per scaricare il documento

DISPOSIZIONI DEL GOVERNO IN MERITO AL RISPARMIO ENERGETICO – Pubblicazione DM n° 383 del 06.10.2022

Con riferimento alla prossima stagione termica 2022/2023, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per far fronte all’attuale emergenza causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e per ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo oltre che ridurre l’uso del gas in generale.

Con Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022 sono state apportate modifiche al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento ed alla durata giornaliera, al fine di risparmiare gas ed evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali, il Decreto stabilisce che:

1) i valori massimi della temperatura ambiente, indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C, ovvero:

  1. a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione, ovvero:

  1. a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

 

Il territorio comunale di Roma Capitale rientra nella fascia climatica Zona D.

Fanno eccezione alle riduzioni del Decreto edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

E’ possibile scaricare e consultare il testo del Decreto al seguente link: https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti