FAQ PER UTENTI
CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA
Ogni caldaia, per funzionare, ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell’ambiente esterno. Il controllo periodico effettuato sull’impianto termico, da personale specializzato, lo rende affidabile ed efficiente, garantendo nel contempo migliori prestazioni, minori consumi di combustibile ed un significativo risparmio sui costi relativi al riscaldamento.
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW;
Tutti gli impianti termici ubicati all’interno del territorio comunale devono essere autodichiarati attraverso la trasmissione della suddetta documentazione all’organismo incaricato di effettuare le ispezioni e gli accertamenti (Organismo Ispezioni Impianti Termici), almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW;
Una copia del suddetto rapporto di controllo di efficienza energetica, con il relativo bollino, deve essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’ispezione. Tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione d’ufficio, da parte dei tecnici di Organismo Ispezioni Impianti Termici con costo a carico del responsabile dell’impianto, ai fini di verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione.
I tecnici ispettori della Società Organismo Ispezioni Impianti Termici effettuano le ispezioni degli impianti termici su tutti gli impianti per i quali non risulterà trasmessa la dichiarazione di avvenuta manutenzione (rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino), al fine di verificarne la conformità alle norme di legge.
Per impianto termico disattivato si intende: un impianto termico non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto stesso.
I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all’autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile nella sezione "Documenti e modelli".
FAQ PER MANUTENTORI E INSTALLATORI
CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA
«Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo, eventualmente combinato con gli impianti di ventilazione.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»
Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- Gli edifici residenziali monofamiliari;
- Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA |
||
Fascia di potenza termica complessiva Impianto |
Importo Bollino |
|
1 |
10 kW < Pf < 35 kW |
€ 4,50 |
2 |
35 kW ≤ Pf < 51 kW |
€ 18,01 |
3 |
51 kW ≤ Pf < 80 kW |
€ 27,01 |
4 |
80 kW ≤ Pf < 116 kW |
€ 45,02 |
5 |
116 kW ≤ Pf < 200 kW |
€ 36,01 |
6 |
200 kW ≤ Pf < 250 kW |
€ 54,02 |
7 |
250 kW ≤ Pf < 350 kW |
€ 67,54 |
8 |
350 kW ≤ Pf < 500 kW |
€ 94,55 |
9 |
500 kW ≤ Pf < 800 kW |
€ 148,57 |
10 |
Pf ≥ 800 kW |
€ 180,08 |
IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA |
||
|
Tipologia d’impianto |
Importo Bollino |
11 |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva ≤100 kW |
€ 4,50 |
12 |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW |
€ 18,01 |
13 |
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) |
€ 4,50 |
14 |
Impianti cogenerativi |
€ 36,01 |
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (1) in kW |
Trasmissione dichiarazioni di avvenuta manutenzione (anni) |
Rapporto controllo di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Combustibile liquido o solido |
10 < P < 100 |
2 |
Rapporto tipo |
P ≥ 100 |
1 |
|||
Alimentati a gas, metano o GPL |
10 < P < 100 |
4 |
Rapporto tipo |
|
P ≥ 100 |
2 |
|||
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12 < P 100 |
4 |
Rapporto tipo |
P ≥ 100 |
2 |
|||
Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico |
P ≥ 12 |
4 |
Rapporto tipo |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P ≥ 12 |
2 |
Rapporto tipo |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P > 10 |
4 |
Rapporto tipo |
Impianti cogenerativi |
Microgenerazione |
Pel < 50 |
4 |
Rapporto tipo |
Unità cogenerative |
Pel ≥ 50 |
2 |
Rapporto tipo |
P = Potenza termica utile nominale Pel = Potenza elettrica nominale I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
È necessario, inoltre, applicare il bollino sui RCEE ed inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione solo nel caso in cui la somma degli apparecchi installati, al servizio dello stesso sistema di distribuzione, risulti superiore a 12 kW.
Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai 12 kW non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
• Lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
• Lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.
“ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI”
IBAN: IT92M0538742850000003000524
Successivamente dovrà essere inviata una mail per la prenotazione del ritiro dei bollini, allegato una copia della visura camerale aggiornata, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, la ricevuta del bonifico, completa del CRO o altro codice identificativo rilasciato dalla banca, e, contestualmente, intestazione e partita IVA utili ai fini della fattura, al seguente indirizzo: bollini.organismo.roma@gmail.com
Il Terzo Responsabile:
• Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto termico;
• Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
• Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
• Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza;
Il Terzo Responsabile deve informare Organismo Ispezioni Impianti Termici:
• Della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
• Della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
La trasmissione delle suddette comunicazioni potrà avvenire mediante la consegna della scheda n.3 del Libretto di Impianto per la Climatizzazione, conforme al modello di cui all’Allegato I del D.M. 10/02/2014, indicando la durata dell’incarico.
- Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo;
- Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
- Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato;