FAQ PER UTENTI

CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA

La normativa vigente prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica siano affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell’impianto termico è l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
I controlli di manutenzione e di efficienza energetica rientrano tra gli obblighi di legge di tutti i responsabili di impianto termico che, oltre al dover far effettuare tali interventi, hanno l’obbligo di condurre il proprio impianto termico secondo le prescrizioni di legge, rispettare i periodi di accensione (dal 1 novembre al 15 aprile), autodichiarare lo stato di manutenzione dell’impianto all’organismo preposto ai controlli (Organismo Ispezioni Impianti Termici) per mezzo del proprio manutentore che provvederà alla trasmissione del più recente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, corredato di bollino, rilasciandone una copia al responsabile dell’impianto, che dovrà conservarla assieme a tutta la documentazione.
Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento, minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all’interno dell’ambiente domestico.
Ogni caldaia, per funzionare, ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell’ambiente esterno. Il controllo periodico effettuato sull’impianto termico, da personale specializzato, lo rende affidabile ed efficiente, garantendo nel contempo migliori prestazioni, minori consumi di combustibile ed un significativo risparmio sui costi relativi al riscaldamento.
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti alle operazioni di controllo e di manutenzione periodica.
È necessario far controllare l’impianto termico effettuando le dovute manutenzioni ordinarie ed i controlli di efficienza energetica. Le manutenzioni ordinarie devono essere svolte secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di indicazioni dell’installatore occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante sul Libretto d’Uso e Manutenzione di ciascun componente dell’impianto.

Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW;
Le operazioni di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. La verifica di tali requisiti può essere fatta richiedendo, alla ditta incaricata di effettuare il controllo della caldaia, una visura camerale aggiornata.
È possibile registrare i dati del proprio impianto termico attraverso la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione da parte del manutentore che provvederà ad inviare all’organismo preposto ai controlli (Organismo Ispezioni Impianti Termici) l’ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica corredato di bollino.

Tutti gli impianti termici ubicati all’interno del territorio comunale devono essere autodichiarati attraverso la trasmissione della suddetta documentazione all’organismo incaricato di effettuare le ispezioni e gli accertamenti (Organismo Ispezioni Impianti Termici), almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW;

Una copia del suddetto rapporto di controllo di efficienza energetica, con il relativo bollino, deve essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’ispezione. Tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione d’ufficio, da parte dei tecnici di Organismo Ispezioni Impianti Termici con costo a carico del responsabile dell’impianto, ai fini di verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione.
Un impianto che non è mai stato controllato non può ritenersi registrato. Se sull’impianto termico non sono mai state effettuate le operazioni di controllo e di manutenzione, o non vengono effettuate da molto tempo, è necessario contattare una ditta abilitata ad effettuare le manutenzioni degli impianti termici, e farsi rilasciare il rapporto di controllo di efficienza energetica completo del bollino.
Chi non provvede alle operazioni di controllo e di manutenzione del proprio impianto termico, oltre a non godere dei benefici relativi all’efficienza dell’impianto, al risparmio energetico e ad una maggiore sicurezza, è soggetto al pagamento dell’ispezione d’ufficio effettuata dai tecnici di Organismo Ispezioni Impianti Termici che, a seguito della verifica, inviteranno il responsabile dell’impianto a contattare immediatamente un manutentore, abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, per farsi rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, che attesti la conformità dell’impianto termico. L’omessa manutenzione del proprio impianto termico, inoltre, è punita con sanzioni amministrative il cui importo è previsto dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Roma Capitale è l’Ente competente alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione di tutti gli impianti termici ubicati all’interno del proprio territorio comunale. Roma Capitale, al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa, ha affidato, in concessione, il servizio pubblico di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici alla Società Organismo Ispezioni Impianti Termici.
I tecnici ispettori della Società Organismo Ispezioni Impianti Termici effettuano le ispezioni degli impianti termici su tutti gli impianti per i quali non risulterà trasmessa la dichiarazione di avvenuta manutenzione (rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino), al fine di verificarne la conformità alle norme di legge.
Per generatore di calore disattivato si intende: il generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare.
Per impianto termico disattivato si intende: un impianto termico non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto stesso.
I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all’autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile nella sezione "Documenti e modelli".

FAQ PER MANUTENTORI E INSTALLATORI

CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA

L’impianto termico è definito dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies) del D.Lgs. 192/2005, come modificato dalla Legge n. 90 del 2013 e D.Lgs. n. 48 del 10/06/2020, ovvero:

«Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo, eventualmente combinato con gli impianti di ventilazione.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»

Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- Gli edifici residenziali monofamiliari;
- Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
Su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione consiste nel più recente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), conforme agli allegati II, III, IV o V del D.M. 10/02/2014, completo del bollino previsto in base alla tipologia ed alla potenza dell’impianto come da tabella di seguito riportata:
Documento senza titolo

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA

Fascia di potenza termica complessiva Impianto

Importo Bollino

1

10 kW < Pf < 35 kW

€ 4,50

2

35 kW ≤ Pf < 51 kW

€ 18,01

3

51 kW ≤ Pf < 80 kW

€ 27,01

4

80 kW ≤ Pf < 116 kW

€ 45,02

5

116 kW ≤ Pf < 200 kW

€ 36,01

6

200 kW ≤ Pf < 250 kW

€ 54,02

7

250 kW ≤ Pf < 350 kW

€ 67,54

8

350 kW ≤ Pf < 500 kW

€ 94,55

9

500 kW ≤ Pf < 800 kW

€ 148,57

10

Pf ≥ 800 kW

€ 180,08

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA

 

Tipologia d’impianto

Importo Bollino

11

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva ≤100 kW

€ 4,50

12

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW

€ 18,01

13

Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)

€ 4,50

14

Impianti cogenerativi

€ 36,01

Accordion Sample Description
La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa dal manutentore alla società Organismo Ispezioni Impianti Termici. Si ricorda che, come previsto dall’art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013, “per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.”
I bollini acquistati presso Organismo Ispezioni Impianti Termici non prevedono una scadenza annuale e, pertanto, potranno essere utilizzati per l’intera durata della concessione.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione (RCEE + bollino) dovrà essere trasmessa ad Organismo Ispezioni Impianti Termici non oltre le seguenti cadenze temporali:

Documento senza titolo

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) in kW

Trasmissione dichiarazioni di avvenuta manutenzione (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma

Combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo
1

P ≥ 100

1

Alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo
1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P 100

4

Rapporto tipo
2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo
2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo
2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo
3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo
4

Unità cogenerative

Pel ≥ 50

2

Rapporto tipo
4


P = Potenza termica utile nominale Pel = Potenza elettrica nominale I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
È necessario, inoltre, applicare il bollino sui RCEE ed inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione solo nel caso in cui la somma degli apparecchi installati, al servizio dello stesso sistema di distribuzione, risulti superiore a 12 kW.
Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai 12 kW non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
I bollini possono essere acquistati esclusivamente dalle imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.
Le operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
• Lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
• Lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.
È possibile acquistare i bollini tramite versamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
“ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI”
IBAN: IT92M0538742850000003000524
Successivamente dovrà essere inviata una mail per la prenotazione del ritiro dei bollini, allegato una copia della visura camerale aggiornata, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, la ricevuta del bonifico, completa del CRO o altro codice identificativo rilasciato dalla banca, e, contestualmente, intestazione e partita IVA utili ai fini della fattura, al seguente indirizzo: bollini.organismo.roma@gmail.com
Anche per gli impianti condominiali, come per gli autonomi, il bollino dovrà essere acquistato dal manutentore prima di effettuare il controllo. Non è possibile sostituire i bollini con un versamento postale. Al termine della operazioni di controllo, il bollino dovrà essere posto sulle tre copie del RCEE. La prima viene rilasciata al responsabile dell’impianto e conservata tra i documenti della centrale termica, la seconda viene trasmessa ad Organismo Ispezioni Impianti Termici, infine la terza copia resta al manutentore. Nel caso in cui l’impianto termico è costituito da più generatori di calore (ad esempio 2), si dovrà compilare un RCEE per ciascun apparecchio, apponendo il bollino solo sul primo rapporto di controllo (solitamente quello relativo al generatore di calore con potenza termica al focolare maggiore) specificando, su ogni modello compilato, il riferimento della caldaia verificata (ad esempio 1/2 e 2/2). In tali casi l’importo del bollino sarà riferito alla fascia di potenza calcolata come somma delle potenze termiche al focolare di tutti gli apparecchi che fanno parte del medesimo impianto termico.
La trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione (rapporto di efficienza energetica e relativo bollino), potrà avvenire, per via telematica, attraverso l'apposita piattaforma on line, alla quale è possibile accedere mediante le credenziali fornite dall'Organismo. Le relative istruzioni di compilazione sono scaricabili nella sezione "Documenti e modelli" del sito internet www.organismoispezioni.it.
Al fine di un rapido aggiornamento del catasto impianti termici, l’invio dei dati relativi ai controlli di efficienza energetica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del controllo.
Tutti i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, conformi ai modelli di cui al D.M. 10/02/2014, compilati durante il periodo di assenza del Servizio, potranno essere ritenuti validi fino alla loro naturale scadenza, ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. 74/2013, in base alla potenza e la tipologia degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. La trasmissione dei dati relativi ai suddetti controlli potrà avvenire con la medesima procedura utilizzata per i nuovi (trasmissione del file Excel) senza indicare il numero di bollino.
Per tutte le nuove installazioni è obbligatorio trasmettere, entro 30 giorni dalla data di installazione, copia della scheda identificativa del libretto di impianto e copia della dichiarazione di conformità. In considerazione del fatto che, nei casi di nuova installazione, è obbligatorio effettuare anche una prova di efficienza energetica di prima accensione, sarebbe utile applicare il bollino sul RCEE del nuovo generatore al fine di un opportuno aggiornamento del catasto impianti.
La vigente normativa prevede, per i responsabili di impianto termico, la possibilità di derogare l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, ad un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Il Terzo Responsabile:
• Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto termico;
• Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
• Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
• Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza;
Il Terzo Responsabile deve informare Organismo Ispezioni Impianti Termici:
• Della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
• Della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
La trasmissione delle suddette comunicazioni potrà avvenire mediante la consegna della scheda n.3 del Libretto di Impianto per la Climatizzazione, conforme al modello di cui all’Allegato I del D.M. 10/02/2014, indicando la durata dell’incarico.
Anche per gli impianti termici alimentati a pellet è necessario eseguire gli interventi di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni fornite dall’installatore o, in assenza di queste, secondo le istruzioni fornite dal costruttore degli apparecchi. Inoltre, qualora la potenza termica al focolare, di tali impianti, risulti superiore a 10 kW, è necessario trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione mediante la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme al modello di cui all’allegato II del D.M. 10/02/2014, con il relativo bollino, secondo le periodicità previste dall’Allegato A del D.P.R. 74/2013 per gli impianti termici a combustibile solido.
L’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 stabilisce che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo;
  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato;
Per le attività commerciali restano valide le medesime procedure previste per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad uso residenziale. Per tali impianti di climatizzazione, l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al titolare dell’attività.
In tutti i casi in cui, a seguito di un controllo dell’impianto di climatizzazione invernale o estiva, si riscontri la presenza di una o più anomalie che possano compromettere la sicurezza dell’impianto (ad esempio sistemi di aerazione o ventilazione assenti o insufficienti), sarà necessario informare subito il responsabile ed invitarlo all’immediata messa a norma. Se non è possibile risolvere le anomalie nell’immediato, si dovrà regolarmente compilare e trasmettere il RCEE, senza rilasciare alcun bollino, indicando nelle prescrizioni del rapporto di controllo l'anomalia riscontrata. Infine, al termine del rapporto, si dovrà indicare che l'impianto non può funzionare fino alla messa a norma dello stesso. Se le anomalie riscontrate sull’impianto non pregiudicano la sicurezza dello stesso (ad esempio l’assenza dei dispositivi di controllo e regolazione), si potrà regolarmente rilasciare il bollino ed indicare, nelle raccomandazioni del RCEE, le anomalie riscontrate e non risolte.