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STAGIONE TERMICA INVERNALE ROMA CAPITALE

I limiti di esercizio per l’accensione degli impianti termici sono regolamentati dall’art. 4 del DPR 74/2013.
Il territorio di Roma Capitale fa parte della fascia climatica “Zona – D”, che prevede:

– periodo di accensione: dal 1° novembre al 15 aprile;
– durata massima di accensione : 12 ore giornaliere.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Le eccezioni, limitatamente alla sola durata giornaliera, sono riportate all’art. 4, comma 6 del DPR 74/2013.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 74/2013, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

– 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali e assimilabili;

– 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Con l’Ordine di Servizio n. 1 del 4 novembre 2019 si dispone l’estensione delle fasce orarie di accensione degli impianti termici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale inseriti all’interno del perimetro manutentivo della Convenzione S.I.E.3 con decorrenza 11/11/2019 secondo le modalità dettagliate nel prospetto al seguente link:

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF126148